PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata di norma a un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei componenti e scelto tra soggetti iscritti nel registro o in uno degli albi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Con propria disposizione statutaria i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e le comunità montane possono comunque prevedere l'elezione di un collegio di revisori dei conti secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2».